La normativa di riferimento
Il sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro, secondo il punto 6.1.3 della norma ISO 45001, deve essere determinato nei suoi requisiti legali e negli altri requisiti.
I requisiti legali cui fa riferimento la ISO 45001:2023 in Italia sono gli articoli del D.Lgs.81/2008, denominato anche testo unico sulla sicurezza, che disciplina la salute e la sicurezza in azienda.
Il decreto dà molta importanza al datore di lavoro ma attribuisce ulteriori responsabilità ad una serie di figure che devono essere comprese all’interno del sistema di gestione quali ad esempio l’RSPP, i preposti, il medico competente, gli addetti al servizio prevenzione e protezione, etc.
L’integrazione dei requisiti cogenti all’interno del SGSL deve assicurare che questi siano conosciuti ed applicati nell’organizzazione secondo quanto prevede la ISO 45001:2023.
Il capo III del D.Lgs.81/2008 è dedicato interamente alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Al suo interno troviamo l’art.15 che disciplina le misure generali di tutela e fornisce delle interessanti indicazioni che vengono acquisite dal sistema di gestione nel momento in cui si sviluppa il programma per la sicurezza.
Secondo il testo unico sulla sicurezza le misure sono le seguenti:
- La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
- La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro
- L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
- La riduzione dei rischi alla fonte
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- Il controllo sanitario dei lavoratori
- L’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione
- L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori
- L’informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti
- L’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Le istruzioni adeguate ai lavoratori
- La partecipazione e consultazione dei lavoratori
- La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi
- Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
- L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Il Decreto continua con gli articoli che vanno dal 16 al 26 istituendo una serie di obblighi per le figure previste quali:
- Il datore di lavoro
- Il datore di lavoro e i dirigenti
- Il preposto
- I lavoratori
- I progettisti
- I fabbricanti
- Gli installatori
- Il medico competente
Questi obblighi costituiscono un punto di riferimento nel momento in cui l’impresa sviluppa il sistema di gestione per la sicurezza al punto 5.3 Ruoli, responsabilità ed autorità nell’organizzazione.
La valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs.81/2008 all’art. 28 e all’art.29 è recepita dal sistema di gestione ISO 45001:2023 attraverso lo sviluppo dei punti 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità e 6.2 Obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro raggiungimento.
Il servizio di prevenzione e protezione indicato dal D.Lgs.81/2008 negli articoli che vanno dal 31 al 34 è la parte legislativa (cogente) che può interessare lo sviluppo delle attività operative del sistema disciplinate dalla ISO 45001:2023 al punto 8 della norma.
L’art.35 del D.Lgs.81 che prevede la riunione periodica può essere recepito dal sistema ISO attraverso il riesame di direzione previsto al punto 9.3.
I punti della Norma relativi alla competenza, alla consapevolezza e all’informazione trattati nel punto 7 dedicato al supporto, possono essere sviluppati anche in base agli articoli 36 e 37 del D.lgs81/08 dedicati rispettivamente all’informazione ai lavoratori e alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Il D.Lgs.81/2008 non esaurisce tutti i requisiti cogenti che un’azienda è tenuta a rispettare, altri requisiti cogenti vanno ricercati a seguito dello svolgimento di altre attività specialistiche che trovano normazione in altre fonti nazionali ed internazionali come ad esempio le norme CEI.
Winple Italia nel Kit documentale 45001 ha inserito nella sua modulistica il “Registro delle norme” in materia di salute e sicurezza sul lavoro in cui viene riportato un breve sommario per ogni singola norma.